Garanzia di buon funzionamento: cos’è?

La Garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) è l’impegno di un venditore ad intervenire nell’arco di tempo dichiarato dallo stesso per eventuali malfunzionamenti del bene nuovo venduto. Questa garanzia riguarda esclusivamente le caratteristiche funzionali del bene e non quelle formali per le quali il Consumatore è già tutelato dal Codice del Consumo e dal Codice Civile.

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Verena
garanzia di buon funzionamento

Durata

Per consuetudine la Garanzia di buon funzionamento su un bene nuovo ceduto al Consumatore è di almeno 24 mesi. Alcuni venditori estendono questo periodo a 3, 5, 7 anni o addirittura ancora oltre. In verità, però, non vi è obbligo di fornire la Garanzia di buon funzionamento, però nel caso in cui si decida di non fornirla o ha durata inferiore alla consuetudine, va esplicitamente dichiarato, né tantomeno di un determinato periodo minimo di garanzia. Ne consegue che il venditore potrebbe cedere un bene nuovo con una Garanzia di buon funzionamento pari a 6 mesi, dovendo comunque rispondere per la Garanzia Legale di Conformità per un periodo pari a 24 mesi.

La tutela

Qualcuno potrebbe porsi la seguente domanda: se non vi è obbligo per il venditore di fornire la garanzia di buon funzionamento, svanisce ogni tutela per il Consumatore? Dal punto di vista tecnico il malfunzionamento del bene, nel caso in cui venga esclusa la fornitura della Garanzia di buon funzionamento, può essere considerato diretta responsabilità del venditore solo se configurabile quale vizio occulto, già presente al momento della consegna, o nella qualità di difetto di conformità del bene al contratto di vendita, alla trattativa o a quanto dichiarato in pubblicità. Ciò significa che in assenza di Garanzia di buon funzionamento il venditore è tenuto ad intervenire per il malfunzionamento del bene venduto solo nel caso in cui tale malfunzionamento si possa attribuire ad un vizio del bene stesso, già presente alla consegna e di cui il venditore ha taciuto l’esistenza, o sia configurabile come qualcosa di diverso da quanto ci si possa ragionevolmente aspettare secondo quanto descritto nella trattativa, nella pubblicità e nel contratto di vendita, ovvero, da un bene dello stesso tipo e avente le medesime caratteristiche. In realtà, il fatto che su un bene nuovo venga solitamente riconosciuta al Consumatore una Garanzia di buon funzionamento di almeno 24 mesi è dovuto proprio al fatto che nei primi mesi di vita e di utilizzo di un bene, è difficile delineare distintamente il confine fra il malfunzionamento fine a se stesso e le questioni più concretamente legate alla forma contrattuale e alla corrispondenza del bene alle aspettative prodotte dal contratto medesimo, è infatti complesso e articolato distinguere i due istituti della garanzia

I beni usati

I beni usati non godono di una garanzia di buon funzionamento. Il Consumatore è attualmente tutelato dal Codice del Consumo che prevede che il bene deve essere conforme a quanto descritto nella pubblicità, nella trattativa e nel contratto di vendita e che deve altresì soddisfare le qualità che il Consumatore può ragionevolmente aspettarsi da un bene dello stesso tipo e con le stesse caratteristiche in termini di tempo e di utilizzo pregresso della cosa. Nella vendita di beni usati la Garanzia Convenzionale o Commerciale può sostituire la garanzia tecnica di buon funzionamento, limitatamente a quanto previsto dalle condizioni generali del servizio. La garanzia convenzionale sulle auto usate rappresenta quindi uno strumento utilissimo per i venditori a livello commerciale per far fronte alle paure e alle aspettative dei clienti. Ne abbiamo scritto approfonditamente nella guida per le garanzie sulle auto usate.

Per i professionisti

Per i beni nuovi venduti ai professionisti la facoltà di offrire la Garanzia di buon funzionamento viene utilizzata nelle modalità più disparate. Non esiste, come per i beni diretti ai consumatori, una vera e propria consuetudine. Infatti, il periodo di Garanzia offerto varia a seconda del settore e del tipo di bene, anche se ultimamente, soprattutto per i beni mobili di grande distribuzione (elettronica e computer), non viene attuata differenza tra consumatore e professionista, come nel caso dei beni acquistati presso le catene delle grandi distribuzioni.

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