Garanzie sui mezzi commerciali e autocarri: che obblighi ci sono?

Chi opera nel settore dei veicoli commerciali, autocarri e truck ha di fronte un acquirente business, cioè un professionista del trasporto o un’azienda che utilizzerà i veicoli per scopi professionali. Possiamo definire questo tipo di vendita B2B, cioè business to business. Quali sono gli obblighi in termini di garanzie e tutele, in questi casi?

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Ivan Invernizzi
garanzia su veicoli commerciali e autocarri

Spesso si ritiene, erroneamente, che la compravendita tra professionisti o tra due aziende non implichi una vera e propria garanzia. Ma la realtà è ben diversa e per capirlo bisogna conoscere a fondo la normativa sul tema. Gli obblighi e le tutele per chi compra, infatti, esistono anche in questo settore. Analizziamo di seguito i tre punti fondamentali che tracciano le linee per affrontare una trattativa e una vendita di autocarri e veicoli commerciali b2b.

La base del Codice Civile 

Art. 1490: "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi, che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa."
Questo fondamentale articolo del Codice Civile mostra in modo molto chiaro che legalmente, anche nel caso di compravendita tra professionisti, la responsabilità del venditore viene sempre riconosciuta dalla legge. La tutela sancita da questo articolo non è così distante da quanto previsto per il consumatore. Anzi, nel caso dell’acquisto di un veicolo utilizzato per svolgere un’attività professionale è addirittura più probabile che l’acquirente stesso sia in grado di rilevare un eventuale difetto, già presente al momento della vendita.
Inoltre, nel rapporto tra aziende l'onere della prova ricade sempre sulla parte acquirente: deve dimostrare che il difetto lamentato fosse presente o riconducibile al momento della vendita e che sia stato eventualmente omesso nelle informazioni fornite in fase di trattativa e di vendita.
Sapere comunque, che il venditore ha la piena responsabilità di un vizio o un difetto già presente, è fondamentale per costruire una trattativa il più possibile trasparente e veritiera, cioè a norma di legge. 

Cosa dice il Codice del Consumo

Il primo pensiero è che il Codice del Consumo non riguardi le trattative tra professionisti perché questa normativa mira a proteggere i consumatori finali. In effetti il titolo a cui si fa maggiormente riferimento del Codice è quello che riguarda la “Garanzia legale di conformità e Garanzie commerciali” e non tratta direttamente la compravendita tra società di beni necessari per scopi professionali. In realtà questa norma, in altre sezioni del Codice, sancisce specifiche tutele anche per le cosiddette piccole e micro-imprese.
Infatti, l’obbligo di informazione, il divieto di fare pubblicità ingannevole ed altri obblighi da rispettare nella compravendita, riguardano anche lo scambio tra due aziende, se l'acquirente è una piccola azienda (entro un certo limite di dipendenti e di fatturato). Ecco che è necessario conoscere nel dettaglio ciò che impone il Codice del Consumo, per affrontare al meglio la vendita.
Qui lo approfondiamo.

E le garanzia commerciali per autocarri e veicoli commerciali? 

Abbiamo già evidenziato come, sia il Codice Civile, sia il Codice del Consumo pongano le basi per delle tutele dell’acquirente anche nel caso di trattativa tra aziende o professionisti. Entrambe le tutele, però, sono poco conosciute e, in alcuni casi, difficili da interpretare o applicare. Ecco perché offrire un servizio aggiuntivo al mezzo che stiamo vendendo può essere una strategia importante per il venditore. 
Inserire una garanzia commerciale (chiamata anche convenzionale) quando si pone in vendita un autocarro, un mezzo da lavoro o un veicolo commerciale significa:

  • offrire una tutela in più all’acquirente che valuterà l’offerta come più vantaggiosa e il suo investimento più sicuro;
  • differenziarsi rispetto alla concorrenza, che non offre questo tipo di servizio;
  • fidelizzare l’acquirente che, sentendosi maggiormente “coccolato”, vivrà un’esperienza di acquisto positivo. Ciò lo porterà più facilmente a scegliere di nuovo lo stesso venditore e a parlarne positivamente ai propri contatti;
  • avere un ufficio post-vendita a disposizione in caso di controversie.

I servizi di garanzia proposti da MG Garantie, infatti, offrono tutela all’acquirente in caso di guasto imprevedibile (caso non coperto dalle tutele previste per legge) e danno il grande vantaggio al venditore di una consulenza e valutazione super partes nel caso in cui venisse evidenziato un vizio o un malfunzionamento dal cliente del veicolo. MG offre una assistenza continua in tutta le fase del post-vendita, con la professionalità e l’esperienza di consulenti preparati.
Offrire una garanzia convenzionale significa scegliere un valore aggiunto alla vendita ed è un'ottima leva commerciale, soprattutto nel campo del B2B.

Vuoi parlarne con uno dei nostri esperti? Contattaci, siamo a tua disposizione. 

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