Garanzia di legge: ecco cosa prevede

In questo post cercheremo di rendere chiari i contenuti della “Garanzia di legge”, almeno per quello che concerne la vendita di veicoli usati, considerando che su quelli nuovi la Garanzia di buon funzionamento, rilasciata dal costruttore, mette tutti d'accordo.

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Ivan Invernizzi
garanzia di legge

Per farlo suddivideremo le compravendite in due gruppi: vendita verso un professionista che utilizza il veicolo per scopi aziendali/professionali e vendita verso il consumatore che acquista il veicolo per uso personale e privato.

Vendita tra professionisti

Nella vendita tra professionisti l’acquirente è tutelato per i vizi della cosa venduta, ovvero, quei vizi presenti al momento della consegna del veicolo, di cui il venditore non poteva non essere a conoscenza e/o che sono stati nascosti a chi stava acquistando il veicolo.

Per vizio s’intende tutto ciò che rende il bene inidoneo all’uso per il quale è stato acquistato.

Nel caso di scoperta da parte del compratore di un vizio, quest’ultimo deve darne comunicazione al venditore entro otto giorni dalla scoperta, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Sarà onere del venditore dimostrare che il vizio non poteva essere presente al momento della consegna e che lui non poteva esserne a conoscenza. I guasti imprevedibili, quelli derivanti dall’uso normale del veicolo e comunque non presenti al momento della consegna del bene o, se presenti, palesemente rilevabili dall’acquirente, restano in capo al proprietario del veicolo che provvederà autonomamente al ripristino.

Vendita a privati

Nella vendita verso privati la gestione diventa più articolata, poiché riguardante diversi aspetti della compravendita. Il consumatore viene tutelato per le cosiddette “difformità al contratto di vendita”. Cosa sono? Una difformità al contratto è tutto ciò che rende il bene diverso da quanto dichiarato nel contratto di vendita. Ma non finisce qui. Infatti, un bene è difforme al contratto anche se non rispondente alle caratteristiche enunciate in pubblicità e/o durante la trattativa.

Nel caso di difetto il proprietario del mezzo è tenuto a denunciarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta. Entro i primi dodici mesi dalla vendita, il codice dà per scontato che il difetto sussistesse anche al momento della consegna del bene, è pertanto a carico del venditore provare il contrario.

Anche in questo caso i guasti imprevedibili, derivanti dal normale utilizzo del veicolo, tenuto conto dell’utilizzo pregresso, e comunque non riconducibili al momento della vendita, restano a carico del proprietario del veicolo.

L'azione si prescrive in 24 mesi dal contratto, 26 se si contano i due mesi di tempo dalla scoperta per denunciare i difetto, e per i beni usati si può ridurre in accordo tra le parti a 12 mesi, 14 se si contano i tempi per la denuncia del difetto. Tale limitazione è valida solo se concordata esplicitamente tra le parti e se il venditore ha informato il consumatore che il periodo originario è di 24 mesi.

La domanda sorge spontanea: come si devono gestire le proprie vendite per un sereno post-vendita? 

Si deve innanzitutto informare il proprio cliente e adeguare tutti i propri canali informativi all'attuale normativa. Utilizzare contratti di vendita che contengano informazioni complete inerenti al veicolo che si sta vendendo.

Puoi farti supportare in questo rinnovamento da un consulente o una società esterna specializzati nel post-vendita e nelle garanzie.

Ivan Invernizzi
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