L’approfondimento legale: in caso di guasto, il cliente ha sempre ragione?

Commento all’art. 132 del Codice del Consumo, comma 3 con il nostro consulente legale Avv. Federico Radicchi.

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Verena
intervista avvocato art132 codice del consumo

Il temutissimo (almeno dalla maggior parte dei venditori) articolo 132 del Codice del Consumo, al comma 3 dice: 

“Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.”

Ne abbiamo discusso un po’ con l’Avvocato Federico Radicchi, consulente legale MG e esperto del settore, e ci ha proposto un’analisi interessante, tutt’altro che scontata. 
Se è vero che il Codice del Consumo nasce per tutelare il consumatore e, spesso, sembra propendere per questo ultimo, in realtà è una normativa che ha come obiettivo la relazione paritaria tra acquirente e venditore. Quindi possiamo affermare con certezza che “il cliente non ha sempre necessariamente ragione”! I fattori da considerare sono molti.

Partendo proprio dal comma dell’articolo che abbiamo citato, possiamo subito vedere il paragrafo inizia con la dicitura “salvo prova contraria” perché, come sappiamo bene, se il guasto segnalato compare entro 6 mesi dalla vendita del bene, l’onere di dimostrare che questo difetto non rientri nella casistica del difetto di conformità è completamente a carico del venditore. Ma lo stesso comma, specifica anche che ci possono essere le condizioni per cui il guasto o difetto possa essere “incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. A questo proposito l’avv. Radicchi ci fa un interessante esempio:

“in una disputa su un danno importante al cambio, abbiamo vinto senza troppa fatica proprio grazie a quest’ultima parte del comma. Abbiamo facilmente dimostrato, in effetti, come tale grave difetto non potesse essere compatibile con la natura del mezzo. Se il danno fosse stato presente già al momento dell’acquisto, il cambio si sarebbe rotto velocemente, anzi, probabilmente il mezzo non sarebbe andato lontano dalla concessionaria. In questo caso emblematico, il cliente non solo non ha potuto beneficiare di alcuna riparazione o rimborso, ma è stato addirittura costretto a rimborsare le spese legali di ambo le parti”.

Nel caso raccontato, il guasto fortuito e non dipendente a un difetto già presente era abbastanza semplice da dimostrare, ma in molti casi è di fondamentale importanza affidarsi ad un perito tecnico preparato e competente, e confidare in altrettanta preparazione da parte del perito nominato dal tribunale.
Non è sempre necessario arrivare alle dispute davanti ad un giudice; anzi, sarebbe auspicabile cercare sempre di analizzare a fondo il problema e capire qual è la strategia migliore da adottare. L’iter che porta il cliente a ricorrere ad un provvedimento giudiziario, infatti, inizia spesso con dei primi contatti molto meno minacciosi. In quelle occasioni è necessario che il venditore valuti approfonditamente il caso e che prenda in considerazione anche di “andare incontro” al cliente con la riparazione (totalmente o parzialmente a suo carico), stando bene attento al tipo di risposte che dà al cliente (e che possono successivamente essere usate contro di lui). 
Se il guasto è evidentemente un difetto di conformità, valutato da un esperto di fiducia, la strada della conciliazione è sempre la più efficace, perché si evitano eventuali aggravanti dal punto di vista economico. In fase di azione legale, infatti, è più probabile che il cliente oltre alla riparazione, chieda anche il maggior danno, ovvero una somma di denaro più o meno consistente, a copertura dei danni che il guasto ha causato nella sua vita quotidiana. L’avv. Radicchi ci confida che spesso le cifre richieste con le motivazioni più originali sono più consistenti di quanto si immagini, a volte maggiori degli stessi costi di riparazione, ma che, altrettanto di frequente, tali cifre non vengono riconosciute per intero dal giudice.
Resta il fatto che la soluzione ottimale è quella di non giungere alla controversia legale con il cliente, anche perché significa comunque dover investire energie e tempo per risolvere una questione spinosa.

E se c’è un servizio di garanzia commerciale? 

Il nostro legale conferma che una buona strategia per risolvere il problema sul nascere è proprio quello di affidarsi ad una azienda che offre servizi di gestione post vendita e coperture di garanzia convenzionale. In questo modo si hanno sempre accanto dei tecnici esperti per la valutazione del difetto accusato e personale dedicato che si occupa della gestione della segnalazione da parte del cliente. Inoltre una garanzia commerciale offre la possibilità di coprire le spese per la riparazione, con zero esborso da parte del venditore e anche del cliente. Se dovesse comunque essere necessaria una consulenza legale, una realtà solida e strutturata come MG mette a disposizione esperti in materia, che sapranno consigliare al meglio venditore e cliente sul da farsi.

Vuoi dormire sonni tranquilli e vendere i tuoi veicoli con la sicurezza di una garanzia convenzionale? I nostri consulenti sono a tua disposizione per spiegarti come funziona.

Questo articolo è stato realizzato con la preziosa collaborazione dell’Avv. Federico Radicchi,  sede di Perugia, via Cesarei n. 4 (tel. 075.5732026) e di Umbertide (PG), via Spoletini n. 34 (tel. 075. 9421349
pec: federico.radicchi@avvocatiperugiapec.it

Verena
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