Guasto: rottura o difetto di conformità?
A chi vende veicoli usati può capitare che il cliente torni lamentando un guasto, non sempre, però, la colpa è del venditore.
Ivan Invernizzi

Se sei un venditore, le tue responsabilità nascono nel momento in cui il cliente consumatore si accorge dell’esistenza di un cosiddetto “difetto di conformità”. Su questo blog abbiamo spiegato la normativa allo sfinimento ma la domanda sorge spontanea: un guasto si può sempre considerare “difetto di conformità”?
Ovviamente no!
Ricordi cos’è un “difetto di conformità”? In breve possiamo dire che una difformità al contratto è tutto ciò che rende il bene diverso da quanto dichiarato nel contratto di vendita. Ma non finisce qui. Infatti, un bene è difforme al contratto anche se non rispondente alle caratteristiche enunciate in pubblicità e/o durante la trattativa.
Se prendiamo questo concetto base come nostro punto di riferimento per la gestione del post-vendita, sarà più semplice cercare di rispondere a molte domande.
Rispondiamo a quella che ci siamo posti fin dal titolo: un guasto non presente, né riconducibile, al momento della vendita, sopraggiunto pertanto in seguito alla consegna del veicolo e non prevedibile dal professionista che lo ha venduto può essere considerato “difetto di conformità”?
Per poter rispondere correttamente occorre analizzare il guasto da un punto di vista tecnico e se non si è sicuri conviene rivolgersi ad un esperto meccatronico, purché conosca anche l’ambito di azione della normativa.
I servizi offerti da MG Garantie, sia di garanzia che di consulenza, prevedono sempre la valutazione tecnica del guasto, garantendo il giusto supporto al venditore partner per una veloce risoluzione del reclamo.
Quindi, un guasto non corrisponde sempre ad un intervento economico di chi ha venduto il veicolo ma occorre non sottovalutarne la gestione, attuando correttamente una giusta valutazione prima dal punto di vista meccatronico e poi della normativa.
Ivan Invernizzi
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